OPERAGATE, VIETATA LA MEDIAZIONE AGLI AGENTI LIRICI
Martedì 21 Luglio 2020 11:30

 Attorno alle questioni che agitano l’ambiente operistico italiano, la parte svolta dagli agenti lirici è centrale. L’agente lirico può svolgere una “mediazione” tra l’artista rappresentato e il Teatro che ne fa utilizzo? No, non può, la mediazione è proibita.

 

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Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, in difetto di qualsiasi vincolo di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza rispetto alle medesime. In sostanza un agente, qualora avvisi un proprio artista  (cosa che avviene praticamente SEMPRE)  di  andare a esibirsi in un Teatro , lo fa fuori legge, perché sta esercitando una mediazione tra il Teatro e l’artista. Abbiamo casi continui, persino festeggiati su Facebook: “ Il mio agente mi ha detto di correre presso il Teatro tal dei tali per sostituire un mio collega malato”, ec. ec.

La legge n.8 del 1979 all’articolo 9 dice: “Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della Legge 14 agosto 1967 n.800, nonché le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971 n.686 , fermo restando ogni divieto di mediazione. Quindi il divieto di mediazione non è mai stato abrogato e in ogni caso l’abrogazione della Legge 8 del 1979 comporta la reviviscenza degli ex articoli 47,48 e 49 della Legge 800/ 1967.

Il 30 luglio del 2008 , per cercare di “mettere una pezza” su una situazione davvero imbarazzante per tutti gli agenti lirici e per i teatri stessi, il Ministero per i Beni Culturali produsse una “circolare” (protocollo 0014102) a firma dott. Salvatore Nastasi, capo ufficio di gabinetto, in cui si interpreta l’avvenuta abrogazione della Legge n.8/1979 con la non reviviscenza degli articoli di cui sopra, determinando la legittima attività degli agenti lirici che agiscano mediante procura speciale,  di volta in volta conferita ai sensi del codice civile. Ma il Ministero sa bene che una circolare ministeriale non ha alcun valore legale né è vincolante per la Giurisprudenza. In sostanza, svolge una funzione di interpretazione della norma che le è vietata.

In definitiva l’attività degli agenti lirici come mediatori è ILLECITA. E’ autorizzata la rappresentanza, questo sì (Codice Civile art.1703 sul mandato di rappresentanza), ma per esempio non la propaganda di scritture avvenute con Teatri, quindi pattuizioni  relative alla pubblicità, assistenza legale e amministrativa, alla direzione artistica (e in Italia abbiamo persino  un caso conclamato di direttore artistico/agente ) e simili, contenute nel medesimo contesto.

Un ulteriore reato avviene nel momento in cui un agente venga visto all’interno del Teatro “trattare” col sovrintendente o col direttore artistico (o casting manager) , seduto davanti al computer. In questi casi (frequentissimi) abbiamo l’illecito della cosiddetta interposizione o intermediazione lavorativa, poiché il “datore di lavoro” va identificato nella figura apicale del Teatro (sovrinytendente , direttore artistico) e NON nell’agente che è solo un rappresentante, un procuratore (come per il Calcio, che è classificato appunto “spettacolo dal vivo”).

Stupisce davvero la situazione attuale e cosa salta fuori dalle inchieste di cui leggiamo sui giornali : agenzie che si comportano da “direzioni artistiche” , artisti convocati dagli agenti nei Teatri, super-mediazioni fuori legge in maniera conclamata.

Tutto ciò, sia ben inteso, vale NON PER TUTTI GLI AGENTI bensì per quelle ben individuate agenzie che operano da "mediatori" (proibito) e non come "rappresentanti" (consentito). Questo deve essere ben chiaro, perché non si pensi che TUTTI gli agenti siano fuori legge, lo voglio ribadire a chiare lettere. Chi è in regola, agisce onestamente, non usufruisce di corsie preferenziali, non determina un monopolio e RAPPRESENTA i propri artisti nei modi consentiti ovviamente NON rientra in questo discorso.

Credo sia urgente rimettere a posto tutta questa situazione, anche alla luce delle numerose interrogazioni in materia, sia parlamentari che presso vari consigli comunali. Lo dice la stessa circolare ministeriale invocando una riforma della legislazione “per disciplinare in maniera compiuta la professione di agente di spettacolo”.

 

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