LA PAROLA AGLI AVVOCATI. LAI e ANDRETTA sull'ARTICOLO 29
Domenica 19 Luglio 2020 12:52

A seguito dell’importante interrogazione parlamentare avvenuta venerdì 17 luglio, prima firmataria l’onorevole Giorgia Latini, in merito alle inchieste sui teatri lirici  si torna a parlare di Legge 800 art.29 che indica la scrittura “in misura prevalente” di artisti lirici italiani.

Abbiamo con noi due importanti avvocati, esperti in materia, Michele Lai e Francesco Andretta. Diamo loro la parola:

 

Michele_Lai                                                           andretta_ 

In alto nella foto : Avv. Michele Lai, in basso  l'Avv. Francesco Andretta.


Avv. Lai: “E’ un piacere confrontarsi tra colleghi esperti in questo settore, siamo così pochi."

Avv. Andretta : “E’ un limite, purtroppo…"

Avv.Lai: “Ringrazio Enrico Stinchelli per questa occasione”

 Sull’articolo 29 della Legge 800 mi sembra che abbiate pareri contrapposti, come si snoda questa questione in termini giuridici?

Avv. Andretta: “Se posso prendere la parola vorrei dire che non siamo in contrasto. L’avvocato Michele Lai ha sollevato alcune perplessità che poi sono anche le mie sulla validità di questo articolo in relazione alle norme comunitarie europee.

 In questo momento gli artisti italiani sono i più penalizzati, al di là di ogni facile nazionalismo o sovranismo che sia: è una conseguenza logica di una situazione sotto gli occhi di tutti..

Avv.Lai: “ Questo articolo nasce nel 1967 ma poi nel 2000, la Legge 400 gli ha aggiunto la dicitura “in misura prevalente”, questo articolo è vigente. Tuttavia le fondazioni lirico sinfoniche si sono staccate, acquisendo l’autonomia, quindi il Ministero usa il criterio dell’art.29 per tutti i soggetti che svolgono attività musicali differenti dalle fondazioni lirico sinfoniche.Lo verifichiamo leggendo il decreto 29 luglio 2017, l’ultimo sul reparto del FUS, dove si legge al titolo 1: i predetti teatri devono impiegare non meno di 45 professori d’orchestra di nazionalità italiana o di paesi UE, salvo i casi della musica da camera, così vale per i Festival e per tutti gli Artisti in genere, compresi i compositori italiani (c’è proprio un punteggio apposito). Importante: il termine “comunitario” è sempre accompagnato dalla parola “italiano” , proprio per la libera circolazione del lavoro nella comunità europea. Questo vale per i teatri di tradizione  e le istituzioni concertistiche mentre le Fondazioni, che si sono staccate da questi criteri avendo acquisito autonomia, hanno dei punteggi  attribuiti dal Ministero sui loro programmi, per avere il FUS. A mio giudizio , quindi, la parola “artista italiano” deve essere accompagnata dal termine “artista comunitario”, il Ministero indica delle linee guida che potrebbero essere rafforzate, questo sì.”

 Alla fin dei conti tutto si riduce al fatto che in una Traviata, non si può affidare la frase “La cena è pronta” a un comprimario straniero..

Avv.Lai: “ Questa è una problematica esistente. Se le fondazioni sono considerate aziende private  finanziate dallo Stato e lo Stato indica l’opportunità di scritturare il cantante italiano, seguendo le varie normative, il privato fa quello che vuole. altrimenti se vengono considerate aziende pubbliche finanziate dallo Stato deve cambiare la natura giuridica. A quel punto una norma come quella dell’art.29 della Legge 800 torna ad avere la sua cogenza, che per ora hanno solo i teatri di tradizione ma sotto forma di criteri.”

 Avv.Andretta: “E’ proprio questo il punto. La normativa europea che si occupa principalmente di questo problema è la n.43 sulla “razza e origine etnica”, caratteristiche indicative, semplificative e non chiuse, che per non discriminare nessuno, applica queste direttive sia nel settore pubblico che in quello privato, compresi gli organismi di diritto pubblico per quanto attiene (dalla lettera A alla lettera H)  le condizioni di accesso all’occupazione al lavoro sia indipendente che autonomo.C’è un divieto di discriminazione per razza o origine etnica con efficacia verticale, quindi indipendente dalla natura pubblica o privata, quindi possiamo tranquillamente parlare di nazionalità. Quindi questa è una fattispecie abbastanza esemplare di discriminazione indiretta: ciò avviene quando la disposizione di un criterio o una prassi, apparentemente neutri, possono mettere le persone che appartengono a una determinata razza, origine o nazionalità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

 In questo caso in svantaggio sarebbero gli italiani?

Avv. Andretta :“ La direttiva precisa anche quali siano gli ambiti di applicazione e quali sono le possibili deroghe, tra cui l’articolo 4 che dice: ‘ in deroga all’art. 2 paragrafi 1 e 2 ,che disciplinano la discriminazione diretta e indiretta, gli stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all’origine etnica non costituisca discriminazione laddove la natura di un'attività lavorativa  o per il contesto in cui essa viene espletata  tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento della attività lavorativa ,purché l'obiettivo sia legittimo  e il requisito proporzionato . In breve, cosa dice l’art.4 ? Dice: non costituisce un’ipotesi di discriminazione qualora in ragione della natura dell'attività lavorativa che vado a svolgere o per il contesto in cui tale attività viene espletata la nazionalità è un requisito essenziale o determinante per lo svolgimento di tale attività.

 Quindi ciò si collega al famoso art.29 della Legge 800?

Avv. Andretta: "Esatto. Purché, dice la norma, l'obiettivo sia legittimò  e il requisito proporzionato. A questo punto noi dobbiamo andare a vedere se l'obiettivo  dell’articolo 29 sia e segua una finalità legittima e se tale norma che impone una misura prevalente di artisti lirici italiani sia proporzionata. Per quanto riguarda la finalità non c’è dubbio che tale norma vada a tutela del patrimonio artistico e culturale italiano e se questa è la finalità, la finalità è legittima. Dal 1600 è proprio quello che facciamo e che insegnano a tutto il resto del mondo. Se l’articolo 29 dicesse che è previsto un esclusivo impiego di artisti lirici italiani sarebbe sicuramente sproporzionato e dunque la norma ilegittima, perché discriminatoria. Ma qui si indica una preponderanza , “in misura prevalente” . L’articolo indica anche che gli artisti stranieri che abbiano svolto attività in Italia per almeno 5 anni non rientrano nel limite previsto dalla Lettera A, cioè nella misura prevalente. Vengono cioè assimilati alla stregua degli artisti lirici italiani.

 Avv.Lai: “ Però manca un raccordo.Il 1967 è ormai lontano e questo articolo 29 fu abrogato dalla prima Legge del 1998 , poi ripristinato dalla Corte Costituzionale che nel 2000 lo ha confermato con la dicitura ‘in misura prevalente’ .Viene applicato oggi alle attività musicali, cioè è applicato dal Ministero quando eroga il FUS ma solo per le attività musicali non per le Fondazioni.

 Avv.Andretta: “ Arrivo a questo punto, Michele. C’è una sentenza della Cassazione delle sezioni unite, la 78/62 dell’11 giugno 2001 ,che esprime un principio di diritto estremamente semplice e cioè che le nuove fondazioni lirico-sinfoniche che sono effettivi datori di lavoro privati sono a tutti gli effetti, diritti obblighi e rapporti attivi e passivi, assimilabili agli ex Enti Lirici.Non c’è una trasformazione di rottura ma c’è una modifica della natura, come se fosse in ambito privatistico una fusione per incorporazione della società. Quello che era Ente Lirico e che oggi è Fondazione ha una sua continuità nel rispetto di tutti i diritti, obblighi, debiti e crediti, che le fondazioni ereditano dagli enti lirici. Quindi la continuità della vigenza di queste norme e di tutto il complesso delle norme previste dalla legge 1967 sono attualmente vigenti anche per le Fondazioni liriche.”

 Avv.Lai: “ Sicuramente per quanto riguarda la continuità è così. Ma dato che ogni Fondazione ha il suo statuto , esse sono  regolate dal proprio statuto in quanto enti privati.”

 Avv.Andretta : “Sì Michele ma non solo dallo statuto però. E’ una situazione anomala , questo sì. Noi abbiamo assistito a una legislazione per queste Fondazioni spesso frammentaria, contraddittoria. Penso alla Legge Bray , in cui i lavoratori delle fondazioni in caso di malattia debbano essere trattati come dipendenti pubblici e quindi con una carenza del 20% della retribuzione.

 Avv.Lai: “ Le Fondazioni stanno sempre più spostandosi verso aziende pubbliche. A mio giudizio manca proprio, in questo momento, una norma chiara e intellegibile.

 Avv. Andretta : “ E’ una situazione anomala . Un ulteriore punto è questo: le fondazioni lirico sinfoniche dovrebbero per legge costituirsi al 50% con finanziamenti pubblici e al 50% su finanziamenti privati. Il problema è che attrarre soldi privati non è facile, a maggior ragione c’è la necessità di intervenire sulla dirigenza apicale delle fondazioni e di andare a costituire delle nomine sulla base di curriculum che rispecchiano l’esigenza di queste professionalità , cioè attività manageriali e che venga scisso quello che è oggi un potere accentrato dei sovrintendenti , che dovrebbero svolgere e taluni svolgono anche funzioni di direzione artistica. Insomma, bisognerebbe porre in equilibrio le capacità manageriali, organizzative sulla gestione delle fondazioni (avendo anche la capacità di attrarre capitali privati , come fa la Scala o Santa Cecilia, che è una questione di capacità non una questione ambientale, come dicono i più)…faccio l’esempio di Pereira alla Scala che ha prodotto in un anno circa 100 milioni di fatturato rispetto a 18 milioni di sovvenzione pubblica, dove la sovvenzione pubblica è ridicola, sproporzionata rispetto ai capitali privati..”

 Avv.Lai: “Una privatizzazione vera, in sede di consiglio di indirizzo , soprattutto ottenendo capitali stranieri , rende assai più difficile l’applicazione dell’articolo 29 sui cantanti italiani. O si riporta tutto al diritto pubblico , allora il Ministero può intervenire …

Avv.Andretta; “Però ci possono essere quote di riserva…”

Avv.Lai: “Non è semplicissimo, va scritto molto bene il bando, affinché non sia impugnato dal Tar. Ma insomma: o c’è una autorità che obbliga per legge e quindi sanziona un sovrintendente che non scrittura artisti italiani, o interviene il Ministero.

 Cerco di sintetizzare il Vostro interessantissimo confronto. Al Ministero sarebbe dunque demandato il compito di indicare se in questa fase difficile sia il caso di scritturare in misura prevalente più artisti italiani e di sanzionare eventualmente coloro che all’interno delle Fondazioni scritturano interi cast stranieri, persino in piccoli ruoli?

Avv.Lai: “ Io la vedo esattamente così. E’ il Ministero che dovrebbe prendersi carico di introdurre o criteri speciali ad hoc  o norme  che riformino il sistema.

 Avv.Andretta: “Vorrei fare una osservazione. Sono d’accordo con Michele sulla posizione chiara che deve prendere il Ministero , però c’è un fatto oggettivo da un lato e di mera interpretazione giuridica dall’altro. Il dato oggettivo è che l’art.29 è una norma vigente e se è vigente è cogente. Il problema è che non è prevista una sanzione effettiva e dissuasiva al mancato rispetto dell’art.29, quindi lascia nel limbo questa tutela e quindi ampia discrezionalità al Ministero dei Beni Culturali, che ha l’onere e il dovere nel prendere atto che l’art.29 è vigente e cogente, e stabilire misure sanzionatorie nell’ipotesi del mancato rispetto .In maniera tale da non lasciare all’artista che si senta minato dalla mancata tutela e applicazione di questa norma di dover ricorrere a una azione giudiziaria.Azione che, viste le normative coinvolte, sarebbe lunga , perché toccherebbe sentire il parere incidentale non solo della Corte di Giustizia sulla applicazione corretta di questa norma, ma addirittura ci sarebbe anche l'ipotesi di una pregiudiziale costituzionale che possa far intervenire la Corte costituzionale stessa , con ulteriori lungaggini e incertezze interpretative.Molto probabilmente  la stessa Corte , alla luce di provvedimenti che noi conosciamo , direbbe: la norma  non è illegittimamente costituzionale oppure conforme alla Costituzione ma poiché non è prevista una sanzione è necessario l’intervento del legislatore per stabilire i termini di effettività e dissuasività , insomma torniamo al punto di partenza. Quindi è necessario cogliere l’occasione per perorare la necessità di un testo unico sulle Fondazioni…noi attualmente abbiamo una Legge quadro e poi, chissà perché , abbiamo avuto la necessità di intervenire sulle Fondazioni con una decretazione d’urgenza (dove l’urgenza non c’era) , con il famoso Decreto 59 del 2019, che ha creato una confusione maggiore rispetto alla disciplina vigente. Una cosa assurda. Invece di semplificare le norme e renderle più chiare , le hanno rese più contorte.

 Avv.Lai: “Infatti. E’ mancata una visione unitaria sulle emergenze del momento.”

 Avv.Andretta: “ Non puoi mandare avanti un decreto emergenziale su una visione stratificata di 30 o 40 anni. Io sto cercando di portare avanti un ‘azione che annulli il Decreto 59…è assurdo, è contro i principi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. Diciamoci la verità, Michele: forse il legislatore ha interesse a mantenere frammentate queste normative, spigolose e contraddittorie?

 Avv.Lai : “Sì è la solita condizione di Cenerentola della Musica. Io vedo più disinteresse che altro.”

 Avv.Andretta: “Per me è una mancanza di coscienza, soprattutto nei confronti dell’Arte e della Cultura, cioè il patrimonio artistico italiano. Mettiamoci anche il Turismo, che subisce lo stesso trattamento da parte dello Stato e del governo. Cultura e Turismo sono i due punti nodali, fondamentali, degli interessi del paese e su cui si può produrre ricchezza con poco.Se noi andiamo a vedere i dati del PIL degli ultimi cinque  anni  riguardanti la ricchezza prodotta attraverso Arte,Cultura e Turismo verifichiamo che hanno gli stessi volumi e la stessa importanza di altri settori strategici del nostro paese.

Come vi spiegate un fatto del genere ?

Avv.Andretta: “Un governo serio dovrebbe tener conto di questa situazione!”

 Avv.Lai: “ La mia conclusione è che sul piano sanzionatorio c’è un Ministero che controlla in sede di erogazione fondi poi ci sono probabili ispezioni ministeriali , però effettivamente occorrerebbe una maggiore attenzione…”

 Avv.Andretta: “ Tutto ciò senza coerenza, caro Michele. Non appena cambiano i dirigenti al Ministero automaticamente cambiano le linee guida, non c’è coerenza. In contraddizione con un principio fondamentale della macchina amministrativa, i famosi principi di correttezza, buona fede e trasparenza  che vengono letteralmente  buttati nel cestino dei rifiuti!”

 Io sono abbastanza sgomento. Una volta stabilito che la Cultura, la Musica,l’Arte , il Turismo sono un nostro bene primario e producono ricchezza, notizia che varrà la pena ribadire a chiare lettere, qual è il disegno perverso? Perché vengono trascurate in questo modo? E’ inspiegabile, ingiustificabile …

Avv.Andretta: “ E’ ingiustificabile . Perdonatemi un inciso: io nasco come giuslavorista presso la FIOM-CGIL .Non è possibile dare la massima attenzione al Gruppo Fiat che sicuramente ha tutte le necessità , le esigenze di sostegno pubblico per le attività produttive e occupazionali (lo si fa da 30 anni a mani basse da parte dello Stato) e da 30 anni invece si sfruttano , realtà oggettiva, le risorse culturali, le risorse artistiche degli italiani e il patrimonio artistico culturale italiano, che è più del 70% di tutto il mondo, concentrato nella nostra penisola. Non è solo il patrimonio del Bel Paese ma del Bel Canto, cioè della Musica. Sono 4 secoli che noi abbiamo inventato di tutto e di più e se poi vogliamo parlare anche delle capacità artistiche e professionali italiane, abbiamo tremila anni di Storia che ce lo confermano .Possibile mai che con un patrimonio del genere non lo utilizziamo ma lo sfruttiamo, a tutto detrimento della maggior parte della popolazione italiana. A Salisburgo e a Vienna c’è una stratificazione culturale di quello che è il loro patrimonio artistico, diffuso su tutta la popolazione, dall’operaio al dirigente, e invece noi non siamo in grado di promuovere all’interno del nostro territorio la cultura e l’Arte come strumento di produzione e di distribuzione della ricchezza? Ma di che cosa stiamo parlando?

 Non sarà un fatto di mera ignoranza? Nanni Moretti coniò il motto “La cultura fa paura” …

Avv. Andretta: “ La cultura fa paura perché rende liberi, rende le persone coscienti.”

 Avv.Lai: “ Ecco, su questo punto vorrei dire e confermare che c’è ignoranza a 360 gradi, sulle problematiche specifiche del mondo della Musica, sugli Artisti e sulle regole di fatto, sulle consuetudini che da secoli le disciplinano. Io vedo giudici smarriti anche di fronte a un semplice caso di ‘protesta’ di un cantante lirico, lo posso testimoniare come professionista di questo settore. E’ un mondo non molto conosciuto, questo è vero.”

 Avv. Andretta: “Quando scrissi il primo ricorso sui contratti dei precari dello Spettacolo, ci ho messo quasi un anno per riuscire a capire loro cosa facevano e come lo facevano.Devo ringraziare quella che era all’epoca una mia assistita e che oggi è mia moglie per l’aiuto. Ho visto negli occhi di moltissimi magistrati su tutto il territorio nazionale un particolare sgomento nell’entrare in queste tematiche e devo dire che la mia fortuna è stata che una delle primissime sentenze, al Tribunale di Napoli,  venne fatta da un giudice che oggi è in Cassazione, sezione lavoro, che si era diplomata alla Scuola di Ballo e che quindi capiva perfettamente di cosa stavamo parlando.”

 Avv.Lai: “ Io per esempio mi sono diplomato in pianoforte al Conservatorio e sono vicino a tanti musicisti, ma mi rendo conto che il nostro è un mondo di nicchia e non dovrebbe esserlo. Vedo una difficoltà all'approccio , mancano corsi specifici sulla materia, insomma non è facile.

 Avv. Andretta: “ Un’altra cosa va detta, non è possibile fare selezioni concorsuali che siano di diritto privato o pubblico per un tecnico o per un artista, per tutti i dipendenti, ma NON per le posizioni apicali cioè per i Sovrintendenti. Eh no…è contraddittorio. Cioè io per diventare un mega direttore alla Fantozzi non ho bisogno di dimostrare nulla poi se devo fare lo scenografo devo dimostrare diecimila cose, c’è una sproporzione ingiustificata, un’assenza di meritocrazia che non può essere tollerata.”

 Spinoza diceva che “L’ignoranza è immorale” …

Avv.Lai: “Sottoscriviamo questa sentenza…”

 Avv.Andretta: “Citata nella mia tesi di laurea, perché io mi laureai prima in Filosofia poi in Giurisprudenza, è un mio cavallo di battaglia .”